Documenti di Riferimento

decreto ministeriale di autorizzazione

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statuto

Articolo 1 Denominazione Soci

A seguito dell’accordo interconfederale del 12 gennaio 2008, sottoscritto tra i sottoindicati:

– SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese), con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197;

– CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), con sede a Roma in Viale Trastevere n.60, C.F. 97279170589;

si costituisce

secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominato “FORMAZIENDA”.

“FORMAZIENDA” (di seguito in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II, Libro primo del codice civile, e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.

“FORMAZIENDA” è il Fondo paritetico per la formazione continua degli addetti delle imprese dei comparti dell’economia e dei professionisti, nonché dei destinatari previsti nelle specifiche normative.

Articolo 2 SCOPI

“FORMAZIENDA” non ha fini di lucro ed opera a favore degli addetti delle imprese dei comparti dell’economia, dei professionisti e dei relativi addetti, nonché dei destinatari previsti nelle specifiche normative in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.

All’interno di “FORMAZIENDA” potrà essere prevista un’apposita sezione relativa ai dirigenti.

Il Fondo promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni – piani formativi individuali, aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’attuazione dello scopo suindicato è disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il Fondo può articolare la propria attività su base regionale o territoriale.

Articolo 3 SEDE E DURATA


Il Fondo ha sede legale a Crema in Via Olivetti n. 17, e ha durata illimitata.
Le sedi di rappresentanza sono a Roma in viale di Trastevere n.60 ed in piazzale delle Belle Arti n. 6 – Palazzo dei Leoni.
Il trasferimento della sede o delle sedi di rappresentanza nell’ambito dello stesso Comune è deciso dall’organo amministrativo.

Articolo 4 ASSOCIATI


Sono associati effettivi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 118 Legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che risultino firmatarie dell’atto costitutivo.

Articolo 5 ADERENTI AL FONDO


Assumono la qualifica di aderenti al Fondo “FORMAZIENDA” tutte le imprese e i professionisti che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 CESSAZIONE DELL’ADESIONE

L’adesione a “FORMAZIENDA” cessa a seguito di:

  • scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di “FORMAZIENDA”;
  • cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
  • revoca dell’adesione al Fondo.

Articolo 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi di “FORMAZIENDA”:
– l’Assemblea;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente ed il Vice Presidente;
– il Collegio dei Sindaci.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l’organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti.

Articolo 8 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri; 4 in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 4 in rappresentanza della CONF.S.A.L., firmatari dell’accordo interconfederale.

I membri dell’Assemblea durano in carica tre anni, possono essere riconfermati e sono revocabili in ogni momento da parte dell’Organizzazione di cui sono espressione.

Spetta all’Assemblea di:
– nominare il Consiglio di Amministrazione;
– nominare il Collegio dei Sindaci;
– definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;
– deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (D.I. 23.04.03 e s.m.i.);
– stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l’intero periodo di durata del mandato nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa  (D.I. 23.04.03 e s.m.i.);
– approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali(Legge 388/00 comma 2 art. 118 e successive modificazioni e integrazioni);
– delegare al Consiglio o ai singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni;
– provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea si riunisce, di norma, due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

L’Assemblea si riunisce anche fuori dalle sedi sociali, purché in Italia.

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax o mail  – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, e-mail o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di “FORMAZIENDA” o in sua assenza dal Vice Presidente.
Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell’Assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, ad esclusione di quanto stabilito nell’art.18, è necessaria la presenza di almeno 3 membri di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 3 membri della CONF.S.A.L..
Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Articolo 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sei membri, dei quali: tre designati da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e tre designati dalla CONF.S.A.L..

I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di “FORMAZIENDA”.

In particolare il Consiglio ha il compito di:
– dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
– vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di “FORMAZIENDA”;
– vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da “FORMAZIENDA”;
– deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
– approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
– redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– regolare il rapporto di lavoro con il personale di “FORMAZIENDA” in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
– deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo;
– predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea e alla verifica di conformità ai sensi del comma 2 dell’art. 118 L. n. 388/00 e s.m.i.;
– riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
– approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento e modalità di rendiconto e procedure di monitoraggio, tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la formazione continua e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;
– compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
– adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2;
– nominare e revocare il direttore di “FORMAZIENDA”;
– nominare il Comitato di indirizzo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Articolo 10 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente è scelto per la durata in carica del Consiglio, tra i rappresentanti di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, su designazione di quest’ultima, mentre il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti della CONF.S.A.L., su designazione di quest’ultima.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, rispettivamente su designazione delle parti costituenti, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Spetta al Presidente:
– la legale rappresentanza del Fondo;
– promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
– presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
– svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di concerto con il Vice Presidente:
– sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
– dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso all’adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in qualsiasi località purché in Italia, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante raccomandata o tramite fax o mail – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente presso il domicilio indicato almeno cinque giorni prima della riunione.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, mail o fax da inviare almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio Sindacale o il Presidente del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Il Consiglio può svolgersi anche con  intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato da SISTEMA IMPRESA e uno dalla CONF.S.A.L.; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno designato da SISTEMA IMPRESA e uno dalla CONF.S.A.L..

I Sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2403 bis, 2400, 2404, 2405, 2407 e 2409 bis del codice civile ed esercitano anche il controllo contabile.
Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di “FORMAZIENDA” per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
Le riunioni si possono svolgere anche in audio e/o audio-video conferenza con le stesse modalità e prescrizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio mediante raccomandata o tramite fax o mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 13 RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni “FORMAZIENDA” è finanziato:
– dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21.12.78, n. 845 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle imprese e dei professionisti che volontariamente aderiscono al Fondo;
– da finanziamenti pubblici o privati destinati alle finalità del Fondo.
Tutte le risorse finanziarie che alimentano il Fondo sono utilizzate in base alle disposizioni normative vigenti e/o alle intese raggiunte con i soggetti finanziatori.

Articolo 14 PATRIMONIO DELL’ENTE

Il patrimonio di “FORMAZIENDA” è costituito da:
– beni di proprietà del Fondo;
– apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15 BILANCIO

Gli esercizi finanziari di “FORMAZIENDA” hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnate dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a SISTEMA IMPRESA e alla CONF.S.A.L..

Articolo 16 SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno da SISTEMA IMPRESA, uno dalla CONF.S.A.L. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal  Consiglio.
In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci SISTEMA IMPRESA e CONF.S.A.L..

Articolo 17 RIMBORSI SPESE E COMPENSI

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, a seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel regolamento e nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla vigente normativa (D.I. 23.04.03 e s.m.i.).

Articolo 18 MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Le modifiche al presente Statuto nonché al Regolamento, per essere approvate debbono ottenere il 90% dei voti dei componenti dell’Assemblea di “FORMAZIENDA”.

Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di “FORMAZIENDA”.

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regolamento

Tra
– CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n. 60, e codice fiscale 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi;

SISTEMA E IMPRESA (Confederazione Autonoma Italiana delle Imprese e dei Professionisti) già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

si concorda il seguente regolamento del Fondo “FORMAZIENDA”:

Articolo 1 Funzionamento del Fondo

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua di soggetti di cui all’art. 1 dello Statuto, denominato Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominato “FORMAZIENDA”.

Articolo 2 Gestione delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo, di cui all’art.13 dello Statuto, vengono gestite in conti correnti intestati al Fondo Formazienda.
Tutte le risorse da destinare alla promozione ed al finanziamento di piani formativi confluiscono nel Conto formazione di sistema (CFS).
E’ facoltà delle imprese chiedere l’attivazione di un Conto formazione di Impresa (CFI) o di un Conto formazione di Rete (CFR).
Le modalità di accesso e di utilizzo di detti conti sono stabilite nei Manuali di gestione e/o in Avvisi specifici.

Per le spese relative al funzionamento del Fondo si provvede attraverso l’utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni di legge (D.I. 23.04.03 e s.m.i.).

Articolo 3 DIRETTORE

La responsabilità operativa del Fondo potrà essere affidata ad un Direttore, appositamente nominato dal Consiglio, o a un consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso.
Il Direttore in particolare:
– svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione; per l’espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
– ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente ed al Vice Presidente;
– predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte;
– predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 ATTIVITÀ DEL FONDO

Il Fondo, nell’ambito delle proprie linee strategiche di programmazione, promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni – piani formativi individuali, aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti.
Nell’ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti priorità:
– promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per gli addetti dei comparti economici nonché per quelli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
– promuovere e finanziare attività di monitoraggio dei fabbisogni formativi e delle attività realizzate;
– promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
– promuovere e finanziare interventi di formazione continua nei luoghi di lavoro compresa la formazione obbligatoria;
– promuovere e finanziare misure di sostegno al reddito per i lavoratori che si trovano in situazioni di riorganizzazione, riduzione e/o sospensione dal lavoro.

Articolo 5 COMITATO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su designazione delle Parti istitutive, un Comitato di Indirizzo. La composizione di detto Comitato è stabilita all’interno del regolamento che lo disciplina.
I componenti del Comitato devono avere specifiche e riconosciute competenze in materia di formazione e/o del mercato del lavoro. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. L’incarico di componente del Comitato di Indirizzo è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato elegge al proprio interno un coordinatore che indice e presiede le riunioni e funge da raccordo con gli organi del Fondo e con il Direttore. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo, nonché il Direttore.
Il Comitato di Indirizzo, in coerenza con la programmazione regionale e territoriale e con le funzioni di indirizzo esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di formazione continua, propone al Consiglio di Amministrazione:
– linee strategiche e programmi annuali di attività;
– linee strategiche e programmi di ulteriori iniziative e progetti ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari del Fondo.
Il Comitato si riunisce su iniziativa del coordinatore mediante convocazione scritta. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono richiedere la convocazione del Comitato.
Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale a cura del Segretario di volta in volta nominato.

Articolo 6 ATTIVITÀ FORMATIVE E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Il Fondo opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure previste dallo statuto e dal presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione approva le procedure concernenti la presentazione, valutazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio dei piani formativi.

Il Fondo provvede a fornire alle imprese ogni informazione necessaria in merito alle forme, ai contenuti, alle modalità, ai tempi ed alle procedure da seguire per l’inoltro delle richieste di finanziamento.

Per l’istruttoria, l’esame e la valutazione delle proposte progettuali il Consiglio di Amministrazione si può avvalere di esperti che operano in collaborazione con la struttura del Fondo.

L’ammissione o meno a finanziamento dei piani formativi avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

I piani formativi sono finanziati tenendo conto di quanto previsto nei Manuali di cui all’art. 2, secondo il principio della territorialità del gettito.

Il Fondo può concedere anticipi secondo quanto stabilito nei Manuali di gestione e/o nei singoli Avvisi.

Articolo 7 CONTROLLO

Il Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l’effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

Nel caso in cui l’attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate e, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.

Articolo 8 MONITORAGGIO

Il Fondo definisce le procedure di monitoraggio, valutazione, gestione e rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti, tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione continua e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 9 MODIFICHE

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera dell’Assemblea assunta con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 18 dello Statuto.
Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell’art.118, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo Formazienda