CONTO INDIVIDUALE

ACCEDI ALLE RISORSE DEL CONTO INDIVIDUALE

Il Conto Individuale è lo strumento a disposizione di tutte le imprese aderenti a Formazienda, in possesso dei previsti requisiti dimensionali, grazie al quale le stesse possono decidere di programmare percorsi formativi, condivisi dalle Parti Sociali, destinati ai propri addetti secondo quanto stabilito dal Manuale di Gestione del Conto Individuale e dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Conto e descrive le procedure operative (compresi gli allegati e i format disponibili nell’area riservata del sistema informatico FormUp) valevoli ai fini dell’attivazione, nelle seguenti tre modalità:

Il Conto Formazione di Impresa (CFI) può essere attivato esclusivamente dalle imprese che rispondono alla definizione di media e grande impresa prevista a livello comunitario dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero:

Categoria di impresaDipendenti effettiviFatturato annualeBilancio totale annuo
Media impresa< 250≤ € 50 milioni≤ € 43 milioni
Grande impresa  ≥ 250> € 50 milioni> € 43 milioni

Cfr. Raccomandazione (UE) n. 2003/261/CE e Decreto Ministeriale 18 aprile 2015

Il Conto Formazione di Impresa può essere attivato anche da imprese che rispondono sempre alla definizione comunitaria di media e grande impresa e che, ancorché facenti parte di un Gruppo di imprese, tra le quali intercorre un vincolo societario riconducibile al concetto di impresa unica, non abbiano richiesto l’attivazione del Conto Formazione di Rete Impresa Unica di cui al successivo punto 2.

Il Conto è alimentato dal progressivo accantonamento dell’80% del versamento delle imprese che hanno optato per l’adesione al Fondo Formazienda ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e che hanno presentato istanza di attivazione. Il Fondo può riconoscere una percentuale maggiore in base a specifici accordi assunti sulla base di apposita regolamentazione interna.

Le imprese possono scegliere di accantonare sul Conto anche il gettito prodotto dal versamento dello 0,30% maturato sul monte stipendi delle figure dirigenziali.

Nel Conto confluiscono le risorse delle imprese aderenti rilevate per codice fiscale in relazione a tutte le matricole INPS aziendali iscritte al Fondo Formazienda.

I Piani Formativi possono essere presentati in qualsiasi momento dell’anno.

A fronte dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Conto Individuale, pubblicato in data 7 febbraio 2025, si comunica che i piani formativi candidati entro il 10 febbraio 2025 alle ore 18:00 saranno ancora soggetti alla disciplina prevista nel “Manuale di Gestione CFI CFR (V. 3)”.

Per la definizione della quota di finanziamento del Piano Formativo a carico di Formazienda e, quindi, per il riconoscimento dei relativi costi potranno essere adottati, distintamente, i seguenti metodi:

  1. costi reali: valido per tutte le modalità attuative del Conto Individuale;
  2. unità di costo standard (UCS): valido per i Conti Formazione di Impresa e per i Conti Formazione di Rete Impresa Unica;
  3. voucher individuali (anche per azioni formative di alta formazione per dirigenti): valido per tutte le modalità attuative del Conto Individuale.

All’interno dello stesso Piano Formativo non potranno essere combinati i metodi 1 e 2.

A valere sul Conto Formazione di Impresa, lo strumento che regola il sostegno del fondo Formazienda all’iniziativa del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni è normato dalla regolamentazione vigente del Conto Individuale nonché dalla Disciplina speciale dei Conti Individuali – FNC3, pubblicata nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze.
La quota di finanziamento pubblico massima per ciascun Piano Formativo – FNC coincide con le disponibilità presenti sul Conto integrabili con le risorse maturande di una annualità.

L’elenco dei codici identificativi istanza inviati al Fondo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà consultabile in una sezione dedicata, attivata a seguito della ricezione dei primi flussi.

Il Conto Formazione di Rete impresa unica può essere attivato dalle imprese di qualsiasi dimensione purché appartenenti ad un Gruppo di imprese, tra le quali intercorre un vincolo societario riconducibile al concetto di impresa unica così come prescritto a livello comunitario dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dalla normativa nazionale di cui all’articolo 2359 del codice civile in materia di controllo e collegamento societario (cfr. nota ANPAL prot. n. 16773 del 19.12.2017, nota ANPAL n. 5957 del 17/05/2018). Nel CFR (Impresa Unica) opera il principio mutualistico utile al perseguimento ottimale dello scopo comune del Gruppo di Imprese, pertanto, il beneficio finanziario di ogni singola azienda potrà essere concesso anche oltre il limite delle rispettive risorse maturate/maturande e disponibili alla data di chiusura delle verifiche rendicontali del Piano Formativo. Per l’attivazione del CFR (Impresa Unica) tutte le imprese facenti parte del Gruppo riconducibile al concetto di impresa unica devono essere aderenti al Fondo Formazienda e chiedere la partecipazione al Conto,fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di adesione al Fondo da parte dell’impresa come ad esempio l’assenza di dipendenti. Una volta attivato il CFR Impresa Unica il titolare assume l’impegno di comunicare tempestivamente al Fondo l’elenco aggiornato delle imprese facenti parte del Gruppo.

Il Conto Formazione di Rete integrato può essere attivato dalle imprese di qualsiasi dimensione purché riconducibili alle seguenti tipologie societarie:

  • consorzi anche tra imprese cooperative;
  • società consortili;
  • contratti di rete.

Tra le imprese appartenenti al Gruppo sussistono esigenze formative comuni grazie alle quali le stesse possono decidere di utilizzare le risorse maturate/maturande per finanziare attività formative a vantaggio dei propri addetti. Il CFR Integrato si configura come un Conto costituito dalla somma dei Conti Formazione di Impresa delle singole imprese appartenenti al Gruppo.

I Conti Formazione di Impresa vengono automaticamente attivati dal Fondo, esclusivamente al fine di consentire la gestione del CFR Integrato, in cui non opera il principio mutualistico, pertanto, il beneficio finanziario di ogni singola azienda costituente il Conto potrà essere concesso sulla base dei costi effettivamente riconducibili o sostenuti da ogni azienda entro il limite delle rispettive risorse maturate/maturande e disponibili alla data di chiusura delle verifiche rendicontali del Piano Formativo da parte del Fondo. Fatte salve le eccezioni previste nel presente Manuale, i costi della formazione eventualmente non coperti dal rispettivo versato rimarranno a carico delle aziende.

Il Conto è alimentato dal progressivo accantonamento dell’80% del versamento delle imprese che hanno optato per l’adesione al Fondo Formazienda ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e che hanno presentato istanza di attivazione. Il Fondo può riconoscere una percentuale maggiore in base a specifici accordi assunti sulla base di apposita regolamentazione interna.

Le imprese possono scegliere di accantonare sul Conto anche il gettito prodotto dal versamento dello 0,30% maturato sul monte stipendi delle figure dirigenziali.

Nel Conto confluiscono le risorse delle imprese aderenti rilevate per codice fiscale in relazione a tutte le matricole INPS aziendali iscritte al Fondo Formazienda.

I Piani Formativi possono essere presentati in qualsiasi momento dell’anno.

A fronte dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Conto Individuale, pubblicato in data 7 febbraio 2025, si comunica che i piani formativi candidati entro il 10 febbraio 2025 alle ore 18:00 saranno ancora soggetti alla disciplina prevista nel “Manuale di Gestione CFI CFR (V. 3)”.

Per la definizione della quota di finanziamento del Piano Formativo a carico di Formazienda e, quindi, per il riconoscimento dei relativi costi potranno essere adottati, distintamente, i seguenti metodi:

  1. costi reali: valido per tutte le modalità attuative del Conto Individuale;
  2. unità di costo standard (UCS): valido per i Conti Formazione di Impresa e per i Conti Formazione di Rete Impresa Unica;
  3. voucher individuali (anche per azioni formative di alta formazione per dirigenti): valido per tutte le modalità attuative del Conto Individuale.

All’interno dello stesso Piano Formativo non potranno essere combinati i metodi 1 e 2.

A valere sul Conto Formazione di Rete, lo strumento che regola il sostegno del fondo Formazienda all’iniziativa del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni è normato dalla regolamentazione vigente del Conto Individuale nonché dalla Disciplina speciale dei Conti Individuali – FNC3, pubblicata nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze.

La quota di finanziamento pubblico massima per ciascun Piano Formativo – FNC coincide con le disponibilità presenti sul Conto integrabili con le risorse maturande di una annualità.

La presentazione di Piani Formativi – FNC a valere sul Conto Formazione di Rete è possibile solo per i Conti già attivi; infatti, nel caso di piani formativi riconducibili alle tipologie di intervento di Sistemi Formativi o Filiere Formative si dovrà procedere con l’attivazione di singoli Conti Formazione di Impresa e presentare un piano interaziendale congiunto.

L’elenco dei codici identificativi istanza inviati al Fondo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà consultabile in una sezione dedicata, attivata a seguito della ricezione dei primi flussi.

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Verifiche sui rendiconti finali di spesa (verifiche ex post)

Area Formazione
Angela Comparelli
a.comparelli@formazienda.com
tel: 0373 472168
orario ufficio: 8:30-12:30/14:00-18:00

INFORMAZIONI PER GLI INTERESSATI
Per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso:
gestionepiani@pec.formazienda.com
istanzariesame@pec.formazienda.com

L’istanza per l’attivazione dei Conti Individuali sarà disponibile in piattaforma FormUp dal 17 febbraio 2025.

CIRCOLARI

FAQ

  • Nell’ambito dei Piani Formativi FNC approvati a valere sull’Addendum all’Avviso n. 2/2022 e/o sui Conti Individuali, si chiede se debba considerarsi applicabile la percentuale di frequenza del 75% delle attività formative o se, invece, trova applicazione quanto previsto dall’Anpal con riguardo al riconoscimento delle 40 ore minime di formazione.

    Nell’ambito dei Piani Formativi FNC approvati dal Fondo sia a valere sull’Addendum all’Avviso n. 2/2022 sia a valere sui Conti Individuali, sono considerate valide le attività formative per le quali, in sede di rendicontazione, sia rispettato per ciascun lavoratore il limite minimo di 40 ore e massimo di 200 ore di formazione e sia stata conseguita l’attestazione finale di messa in trasparenza o validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

  • Si chiede se nell’ambito dei Piani Formativi FNC approvati dal Fondo, ai fini della determinazione del finanziamento a consuntivo, venga applicata la formula prevista nei Manuali di Gestione.

    No, per i Piani Formativi FNC, fatta salva la verifica dei documenti giustificativi di spesa, il Fondo in caso erogazione di un numero minore di ore e di attività formative ritenute non valide provvederà a decurtare il finanziamento applicando la riduzione sulla base del costo ora formazione/allievo. Esempio:

    Preventivo Consuntivo
    Progetto 1 edizione 1 Progetto 1 edizione 1
    20 partecipanti
    Ore previste 100
    Costo ora formazione/allievo € 5
    Costo ora/corso € 100
    Totale preventivo € 10.000,00
    10 partecipanti hanno partecipato a 100 ore
    8 partecipanti hanno partecipato a 40 ore
    2 partecipanti non validi
    10*€ 5*100 = 5.000 + 8*€ 5*40 = 1.600 + 2*€ 5*0 = 0
    Totale consuntivo riconoscibile € 6.600,00

     

  • Nel Manuale di gestione Conto formazione Impresa/Conto formazione di Rete (Versione 03) Approvato nel C.d.A del 17/04/2019 al paragrafo 3.4.2. “Collocazione temporale dell’attività formativa” è previsto che “La durata minima del/i Progetto/i Formativo/i è di 4 ore e non è prevista una durata massima ad esclusione delle attività finanziate a voucher per le quali è prevista la durata massima di 60 ore”. Il limite della durata massima di 60 ore per le attività finanziate a voucher può essere derogato?

    A fronte di specifiche esigenze formative dettagliate nel Formulario di candidatura, vi è la possibilità di ottenere una deroga al limite previsto dal Manuale di gestione.
    Pertanto l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano Formativo, il cui formulario di candidatura prevede specifiche esigenze dettagliatamente motivate, ne costituisce l’autorizzazione. Tale deroga non potrà comunque riguardare la quota di finanziamento pubblico, che per percorsi formativi di durata maggiore alle 60 ore non potrà essere superiore al massimale di euro 6.000,00.

  • Nel Manuale di gestione Conto formazione Impresa/Conto formazione di Rete (Versione 03) Approvato nel C.d.A del 17/04/2019 al paragrafo 3.4.2. “Collocazione temporale dell’attività formativa” si riporta che “L’ora formativa è di 60 minuti”. Tale previsione è vincolante anche per i corsi a catalogo finanziati tramite voucher?

    Le attività formative che costituiscono un catalogo rappresentano un’offerta formativa a mercato che pertanto è soggetta ad una progettazione che non deve tenere conto di vincoli e parametri come quello del costo orario. A tal proposito il paragrafo 3.4.2. del Manuale di Gestione, per la definizione della quota pubblica massima riconosciuta da Formazienda per ogni voucher, prevede di fare riferimento a massimali non determinati da un costo orario. Pertanto si precisa che con modalità di finanziamento a voucher potranno essere finanziati anche corsi, previsti in un catalogo formativo, che prevedono per la durata complessiva frazionamenti dell’ora formativa.