Fondo nuove competenze –
competenze per le innovazioni

Il Fondo nuove competenze è un progetto Europa 27 cofinanziato dall’Unione europea.


Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34/2020 per contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ma successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID-19”.

La terza edizione del Fondo Nuove Competenze, denominata Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni, si pone l’obiettivo di accompagnare i datori di lavoro verso i processi di transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire l’occupazione attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro per i soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze.

Gli interventi del Fondo nuove competenze hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari per datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il Fondo Nuove Competenze – gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – rimborsa alle imprese il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione e agevola in questo modo l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro.

Per approfondire le modalità di presentazione delle domande di contributo del costo del lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si rinvia a quanto disciplinato dal dicastero, consultando il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/opportunita/avvisi/archivio-avvisi/fondo-nuove-competenze-3-competenze-per-le-innovazioni.


Per le imprese aderenti al Fondo Formazienda, oltre a presentare l’istanza di finanziamento sopra descritta al Ministero, è possibile presentare anche una domanda di finanziamento del piano formativo che si intende realizzare, beneficiando così del sostegno del fondo Formazienda che può finanziare loro, in tutto o in parte, l’attività di formazione.


Entrambe le istanze possono essere presentate solo a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Per quanto attiene le imprese aderenti al Fondo, si rinvia a quanto stabilito nel documento denominato: “Disciplina dell’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro ai fini della partecipazione al fondo nuove competenze – competenze per le innovazioni”.

Nella presente sezione si pubblica altresì il fac-simile dell’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro (documento denominato “Accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzato alla partecipazione al fondo nuove competenze 3 – competenze per l’innovazione”).


I Piani Formativi potranno essere candidati direttamente dall’impresa titolare del Conto Individuale, secondo le modalità e i termini pubblicati nel documento denominato “Disciplina Speciale dei Conti Individuali FNC3”.

All’iniziativa possono accedere tutte le imprese aderenti al Fondo Formazienda alla data del 3 dicembre 2024 (indipendentemente che abbiano già attivo, o meno, un Conto Individuale) ovvero le imprese, di tutte le classi dimensionali non aderenti ad alcun Fondo e che abbiano aderito a Formazienda alla data di presentazione dell’istanza al MLPS.

Lo strumento di finanziamento che verrà messo a disposizione dal Fondo è il Conto Individuale; si rende disponibile nel box Documenti di riferimento l’istanza di attivazione del Conto Individuale, da compilare e firmare digitalmente.

FNC
Fondo nuove competenze – competenze per le innovazioni

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CIRCOLARI

FAQ

  • Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di stipula di accordi collettivi aziendali di rimodulazione dell’orario di lavoro.

    Per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione è necessario fare riferimento al documento denominato “Disciplina dell’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro” pubblicato sul sito internet del Fondo, nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze

  • L’azienda ha inviato istanza di contributo al Ministero producendo l’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro siglato dalle rappresentanze sindacali interne. Questo accordo è sufficiente per il Fondo ai fini della condivisione del piano formativo FNC3?

    No. Le domande di finanziamento dei piani formativi riconducibili alla progettualità FNC3 dovranno essere presentate al Fondo Formazienda corredate anche dell’accordo sottoscritto dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, così come stabilito nella “Disciplina dell’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro” pubblicata sul sito internet del Fondo, nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze.

  • Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di apertura CFI-FNC e a come presentare istanza di attivazione del Conto Individuale.

    L’istanza di attivazione di un CFI-FNC può essere trasmessa al Fondo dopo l’avvenuta registrazione nell’area riservata all’attivazione dei Conti Individuali. Cliccare sul bottone a forma di Lucchetto presente in Home Page, in alto e a destra.

  • Una azienda può delegare un ente di formazione a presentare l’istanza di attivazione del proprio CFI-FNC?

    Sì, ma solo se l’azienda gli ha conferito esplicita delega per procedere in tal senso.

  • Un ente di formazione accreditato alla formazione professionale in Regione, può essere Ente Gestore ed erogatore della formazione sull’avviso FNC III per aziende clienti, aderenti?

  • Il soggetto attuatore (eventualmente gestore) può coincidere con l’azienda beneficiaria (micro e piccole imprese) titolare del conto formazione individuale?

    No. In caso di CFI FNC attivato da micro e piccole imprese il soggetto attuatore (che in caso di approvazione del piano formativo diviene soggetto gestore) non può coincidere con il titolare del conto formazione individuale.

  • Qualora un’azienda stesse già effettuando un Conto Individuale, può attivarne uno per FNC3?

    No. Se l’azienda ha già attivo un Conto Individuale può presentare il piano formativo unicamente su quel Conto.

  • Qualora un’azienda possedesse già un CFR, può candidarsi a FNCIII senza attivare CFI?

    Se l’azienda ha già attivo un Conto Individuale (CFI, CFR Impresa Unica, CFRi) può presentare il piano formativo unicamente su quel Conto.

  • Chi eroga la formazione, essendo in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 7 dell’Avviso FNC3 del Ministero, deve mettersi in delega? Esiste un vincolo percentuale per la delega?

    Sì; il soggetto erogatore può svolgere attività in delega così come previsto all’articolo 10.
    Delega della Disciplina Speciale dei Conti Individuali FNC3. In tal caso, si dovrà fare riferimento a quanto specificato nel Manuale di Gestione Conto Individuale (https://www.formazienda.com/wpcontent/uploads/2025/02/REG_-F_Manuale-Conto-Individuale.pdf) al paragrafo II.3.2. Delega.

  • È previsto un termine ultimo di presentazione dei piani formativi CFI-FNC?

    Attualmente non è previsto un termine ultimo di presentazione.

  • Le aziende che hanno presentato Istanza al MLPS, delegando un ente di formazione accreditato alle regioni, possono nominarlo Soggetto Attuatore e Soggetto Gestore?

    Sì.

  • È possibile essere supportati da due enti? Uno Erogatore della Formazione e uno che attesta le competenze e le certifica (entrambi indicati nelle istanze MLPS)

    Sì; si ricorda che l’art. 10 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali stabilisce che il soggetto terzo eventualmente delegato per attività di erogazione della formazione e/o di attestazione delle competenze deve corrispondere al Soggetto indicato in sede di presentazione dell’istanza al MLPS

  • L’Avviso FNC3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede la possibilità, per l’azienda richiedente, di effettuare una variazione dell’ente formatore e attestatore successivamente alla presentazione dell’istanza. Qualora un’azienda aderente a Formazienda intendesse effettuare tale variazione, si chiede se la presentazione del Piano Formativo sulla piattaforma FormUP debba essere necessariamente delegata all’ente formatore già inserito nell’istanza FNC (in qualità di ente attuatore/gestore, nel caso di piccola impresa) inviata tramite MyAnpal o se, al contrario, possa essere demandata al nuovo ente formatore individuato.

    La variazione dell’ente formatore potrà avvenire solo successivamente ad approvazione del piano formativo

  • Se il soggetto gestore non è qualificato al repertorio Strutture Formative Formazienda, come deve procedere per avere le credenziali di FORM UP e presentare il piano formativo per l’azienda?

    Nel caso in cui il Soggetto Gestore non possieda le caratteristiche previste all’articolo 9 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali FNC3, potrà presentare istanza di accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo, secondo le indicazioni fornite nel Regolamento del Repertorio e nell’Avviso di accreditamento pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Accreditamenti”, “Candidatura Enti”.

  • Se una media impresa ha attivato uno specifico CFI FNC può candidare sul Conto solo il piano formativo FNC?

    In tal caso, l’impresa potrà candidare sul Conto solo il Piano Formativo FNC. Potrà, però, risultare beneficiaria anche sull’Avviso n. 2/2022.

  • Se una media impresa volesse attivare un Conto Individuale Ordinario, avendo già attivo CFIFNC, potrebbe?

    No. Deve optare per l’attivazione di un CFI FNC o di Conto Individuale Ordinario. Se attiva un conto CFI-FNC, una volta approvato il rendiconto del Piano, potrà trasformarlo in Conto Ordinario.

  • Nell’avviso si legge che in caso di Attivazione Conto formazione per micro e piccole, il piano Formativo deve essere candidato esclusivamente dall’ente Gestore. Nel caso in cui l’ente gestore intervenga solo nella fase di presentazione del piano al Fondo e non nelle fasi precedenti, si chiede se sia necessario presentare l’allegato della “Delega speciale” a Sistema Impresa. Nello specifico le aziende stanno effettuano richiesta attivazione Conto Formazione e procedura condivisione Accordo di rimodulazione autonomamente. Nella fase successiva l’ente gestore potrà presentare il piano per conto loro?

    Se i CFI-FNC vengono attivati direttamente dalle imprese beneficiarie ancorché micro-piccole, l’ente gestore deve comunque candidare il Piano Formativo in luogo dell’impresa purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali FNC3. In tal caso, non è necessario presentare la delega speciale a Sistema Impresa ma l’Ente figurerà quale Soggetto Attuatore (che diviene Gestore dopo l’eventuale approvazione del Piano Formativo) nel formulario di candidatura.