Fondo nuove competenze –
competenze per le innovazioni


Il Fondo nuove competenze è un progetto Europa 27 cofinanziato dall’Unione europea.
AMBITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34/2020 per contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ma successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID-19”.
La terza edizione del Fondo Nuove Competenze, denominata Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni, si pone l’obiettivo di accompagnare i datori di lavoro verso i processi di transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire l’occupazione attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro per i soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze.
Gli interventi del Fondo nuove competenze hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari per datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il Fondo Nuove Competenze – gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – rimborsa alle imprese il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione e agevola in questo modo l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro.
Per approfondire le modalità di presentazione delle domande di contributo del costo del lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si rinvia a quanto disciplinato dal dicastero, consultando il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/opportunita/avvisi/archivio-avvisi/fondo-nuove-competenze-3-competenze-per-le-innovazioni.
AMBITO DEL FONDO FORMAZIENDA
Per le imprese aderenti al Fondo Formazienda, oltre a presentare l’istanza di finanziamento sopra descritta al Ministero, è possibile presentare anche una domanda di finanziamento del piano formativo che si intende realizzare, beneficiando così del sostegno del fondo Formazienda che può finanziare loro, in tutto o in parte, l’attività di formazione.
ACCORDI SINDACALI
Entrambe le istanze possono essere presentate solo a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Per quanto attiene le imprese aderenti al Fondo, si rinvia a quanto stabilito nel documento denominato: “Disciplina dell’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro ai fini della partecipazione al fondo nuove competenze – competenze per le innovazioni”.
Nella presente sezione si pubblica altresì il fac-simile dell’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro (documento denominato “Accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzato alla partecipazione al fondo nuove competenze 3 – competenze per l’innovazione”).
PRESENTAZIONE PIANI FORMATIVI
I Piani Formativi potranno essere candidati direttamente dall’impresa titolare del Conto Individuale, secondo le modalità e i termini pubblicati nel documento denominato “Disciplina Speciale dei Conti Individuali FNC3”.
All’iniziativa possono accedere tutte le imprese aderenti al Fondo Formazienda alla data del 3 dicembre 2024 (indipendentemente che abbiano già attivo, o meno, un Conto Individuale) ovvero le imprese, di tutte le classi dimensionali non aderenti ad alcun Fondo e che abbiano aderito a Formazienda alla data di presentazione dell’istanza al MLPS.
Lo strumento di finanziamento che verrà messo a disposizione dal Fondo è il Conto Individuale; si rende disponibile nel box Documenti di riferimento l’istanza di attivazione del Conto Individuale, da compilare e firmare digitalmente.
FNC
Fondo nuove competenze – competenze per le innovazioni
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
CIRCOLARI
FAQ
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Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di stipula di accordi collettivi aziendali di rimodulazione dell’orario di lavoro.
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L’azienda ha inviato istanza di contributo al Ministero producendo l’accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro siglato dalle rappresentanze sindacali interne. Questo accordo è sufficiente per il Fondo ai fini della condivisione del piano formativo FNC3?
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Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di apertura CFI-FNC e a come presentare istanza di attivazione del Conto Individuale.
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Una azienda può delegare un ente di formazione a presentare l’istanza di attivazione del proprio CFI-FNC?
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Un ente di formazione accreditato alla formazione professionale in Regione, può essere Ente Gestore ed erogatore della formazione sull’avviso FNC III per aziende clienti, aderenti?
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Il soggetto attuatore (eventualmente gestore) può coincidere con l’azienda beneficiaria (micro e piccole imprese) titolare del conto formazione individuale?
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Qualora un’azienda stesse già effettuando un Conto Individuale, può attivarne uno per FNC3?
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Qualora un’azienda possedesse già un CFR, può candidarsi a FNCIII senza attivare CFI?
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Chi eroga la formazione, essendo in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 7 dell’Avviso FNC3 del Ministero, deve mettersi in delega? Esiste un vincolo percentuale per la delega?
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È previsto un termine ultimo di presentazione dei piani formativi CFI-FNC?
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Le aziende che hanno presentato Istanza al MLPS, delegando un ente di formazione accreditato alle regioni, possono nominarlo Soggetto Attuatore e Soggetto Gestore?
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È possibile essere supportati da due enti? Uno Erogatore della Formazione e uno che attesta le competenze e le certifica (entrambi indicati nelle istanze MLPS)
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L’Avviso FNC3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede la possibilità, per l’azienda richiedente, di effettuare una variazione dell’ente formatore e attestatore successivamente alla presentazione dell’istanza. Qualora un’azienda aderente a Formazienda intendesse effettuare tale variazione, si chiede se la presentazione del Piano Formativo sulla piattaforma FormUP debba essere necessariamente delegata all’ente formatore già inserito nell’istanza FNC (in qualità di ente attuatore/gestore, nel caso di piccola impresa) inviata tramite MyAnpal o se, al contrario, possa essere demandata al nuovo ente formatore individuato.
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Se il soggetto gestore non è qualificato al repertorio Strutture Formative Formazienda, come deve procedere per avere le credenziali di FORM UP e presentare il piano formativo per l’azienda?
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Se una media impresa ha attivato uno specifico CFI FNC può candidare sul Conto solo il piano formativo FNC?
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Se una media impresa volesse attivare un Conto Individuale Ordinario, avendo già attivo CFIFNC, potrebbe?
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Nell’avviso si legge che in caso di Attivazione Conto formazione per micro e piccole, il piano Formativo deve essere candidato esclusivamente dall’ente Gestore. Nel caso in cui l’ente gestore intervenga solo nella fase di presentazione del piano al Fondo e non nelle fasi precedenti, si chiede se sia necessario presentare l’allegato della “Delega speciale” a Sistema Impresa. Nello specifico le aziende stanno effettuano richiesta attivazione Conto Formazione e procedura condivisione Accordo di rimodulazione autonomamente. Nella fase successiva l’ente gestore potrà presentare il piano per conto loro?