CONTO formazione di sistema

ACCEDI ALLE RISORSE DEL CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA

Il Conto Formazione di Sistema (CFS) è un conto collettivo finalizzato a sostenere le imprese aderenti a Formazienda tramite il finanziamento di Piani Formativi aziendali, individuali, settoriali o territoriali, condivisi dalle Parti Sociali, al fine di sostenere l’innalzamento delle competenze e delle conoscenze dei lavoratori dipendenti delle imprese aderenti e lo sviluppo competitivo delle imprese stesse.

Confluisce nel Conto Formazione di Sistema il 70% dei contributi versati a Formazienda dalle imprese aderenti.

I Piani Formativi sono candidati, di norma, per il tramite degli Enti di Formazione accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda, nel rispetto di quanto previsto in specifici Avvisi che stabiliscono termini e modalità di candidatura e le procedure relative alle modalità di gestione e rendicontazione.

Il carattere mutualistico e di sussidiarietà del Conto Formazione di Sistema lo qualifica come strumento prioritariamente rivolto alle micro e piccole imprese in quanto il finanziamento non è vincolato al gettito generato dall’impresa ma deriva, nei limiti previsti dall’Avviso di riferimento, dall’effettiva analisi dei fabbisogni formativi.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Verifiche sui rendiconti finali di spesa (verifiche ex post)

Area Revisione Attività Finanziate
Roberta Zucchi
r.zucchi@formazienda.com
tel: 0373 472168
orario ufficio: 8:30-12:30/14:00-18:00

INFORMAZIONI PER GLI INTERESSATI
Per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso:
avviso2-2021@pec.formazienda.com
avviso2-2022@pec.formazienda.com

FAQ

  • Si chiede se nell’ambito dei Piani Formativi FNC approvati dal Fondo, ai fini della determinazione del finanziamento a consuntivo, venga applicata la formula prevista nei Manuali di Gestione.

    No, per i Piani Formativi FNC, fatta salva la verifica dei documenti giustificativi di spesa, il Fondo in caso erogazione di un numero minore di ore e di attività formative ritenute non valide provvederà a decurtare il finanziamento applicando la riduzione sulla base
    del costo ora formazione/allievo.
    Esempio:

    Preventivo Consuntivo
    Progetto 1 edizione 1 Progetto 1 edizione 1
    20 partecipanti

    Ore previste 100

    Costo ora formazione/allievo € 5

    Costo ora/corso € 100

    Totale preventivo € 10.000,00

    10 partecipanti hanno partecipato a 100 ore

    8 partecipanti hanno partecipato a 40 ore

    2 partecipanti non validi

    10*€ 5*100 = 5.000 + 8*€ 5*40 = 1.600 + 2*€ 5*0 = 0

    Totale consuntivo riconoscibile € 6.600,00

  • Nell’ambito dei Piani Formativi FNC approvati a valere sull’Addendum all’Avviso n. 2/2022 e/o sui Conti Individuali, si chiede se debba considerarsi applicabile la percentuale di frequenza del 75% delle attività formative o se, invece, trova applicazione quanto previsto dall’Anpal con riguardo al riconoscimento delle 40 ore minime di formazione.

    Nell’ambito dei Piani Formativi FNC approvati dal Fondo sia a valere sull’Addendum all’Avviso n. 2/2022 sia a valere sui Conti Individuali, sono considerate valide le attività formative per le quali, in sede di rendicontazione, sia rispettato per ciascun lavoratore il limite minimo di 40 ore e massimo di 200 ore di formazione e sia stata conseguita l’attestazione finale di messa in trasparenza o validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

  • Ho aggiunto un’impresa beneficiaria nella relativa sezione del gestionale e risulta “non aderente”. Cosa posso fare?

    È possibile verificare l’avvenuta adesione e il periodo di competenza tramite il cassetto previdenziale dell’azienda. Il mancato riscontro in piattaforma può dipendere dalle tempistiche di notifica al Fondo delle nuove adesioni, da parte dell’INPS.
    Ancorché, per tale azienda, sia possibile procedere con l’invio della richiesta degli aiuti individuali al Fondo e successivamente usufruire della formazione si richiama l’attenzione sulla necessità che, ai fini del riconoscimento del finanziamento, l’azienda, a rendiconto, risulti aderente prima dell’avvio delle attività formative o, come nel caso dell’Avviso n. 2/2022, prima o contestualmente alla data di candidatura del Piano Formativo.
    Si ricorda, invece, che per i Piani Formativi candidati a valere sull’Avviso n. 1/2022 l’impresa dovrà risultare già aderente e già riscontrata dal Fondo, come tale, in sede di presentazione del Piano formativo.
    Si raccomanda, pertanto, di attenersi alle regole dettate dai singoli Avvisi emanati dal Fondo rimanendo di esclusiva responsabilità del Soggetto Gestore il coinvolgimento dell’impresa nelle attività formative prima dell’avvenuto riscontro dell’adesione da parte del Fondo.

  • Aggiornamento 20.10.2023
    E’ possibile allegare validamente alle dichiarazioni, quale documento di identità del legale rappresentante, il permesso di soggiorno?

    No, il documento di identità può essere sostituito unicamente da documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc).

  • Aggiornamento 20.10.2023
    Nel caso in cui un’impresa agricola, identificata con codici Ateco riportati nella faq n. 3, svolga anche altre attività, può optare per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013?

    Si, se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile con mezzi adeguati – quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi – che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
    La medesima previsione è valevole anche per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
    Il Fondo potrà procedere, anche in sede di rendicontazione, alla verifica circa la corretta opzione del Regolamento prescelto e l’effettiva separazione delle attività o distinzione dei costi.

  • Nel caso in cui il nuovo aiuto individuale da richiedere per un’impresa beneficiaria comporti il superamento del massimale previsto dai Regolamenti (UE) di riferimento, il contributo viene riparametrato o non viene concesso?

    Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Pertanto, se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

  • Cosa succede se l’impresa ha un procedimento concorsuale in corso?

    Se nella visura camerale è presente il capitolo “Procedure concorsuali o altri procedimenti” è necessario verificare che il procedimento in corso preveda la continuità aziendale, diversamente l’impresa non può partecipare alle attività formative.
    Appurata la circostanza, oltre alla scelta corretta da effettuare al punto 6 dell’Allegato D, è necessario produrre la documentazione atta a dimostrare la continuità aziendale. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: decreto di ammissione al concordato preventivo, decreto di omologa, ultima relazione semestrale dell’amministratore, proposta di concordato, provvedimenti del Tribunale ecc.
    Si precisa che, per le procedure che prevedono la nomina di un Amministrazione Giudiziario, la documentazione (Allegato D/Format 12) andrà sottoscritta da quest’ultimo.
    La documentazione sopra indicata andrà caricata nell’apposita sezione del gestionale la cui finestra si aprirà solo a seguito della scelta corrispondente al punto 6 dell’Allegato D.

  • Da chi può essere sottoscritta la documentazione presentata per la richiesta dei contributi in de minimis/esenzione (allegato D/Format 5/Format 12)?

    La documentazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa il cui ruolo è chiaramente indicato in visura camerale accanto al nominativo.
    La documentazione può essere sottoscritta anche da un “procuratore” i cui dati dovranno essere inseriti negli Allegati e in piattaforma sotto la denominazione “delegati”. In FormUp dovrà essere caricata la documentazione comprovante i poteri di firma (es. procura, visura camerale, Statuto, delibera del CdA o dell’Assemblea, etc.).

  • In caso di capitale d’impresa detenuto da una fiduciaria, quest’ultima va ricompresa nel perimetro di impresa unica dell’impresa beneficiaria?

    In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell’aiuto la fiduciaria stessa e le imprese che sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.
    A partire dal 3 luglio 2018 il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato non include più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria. Ciò consente la corretta esclusione delle imprese fiduciarie dal perimetro di impresa unica, a patto che le stesse siano contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto “Intestazione fiduciaria”.
    Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto “Proprietà”, anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.
    Tenuto conto, peraltro, che l’eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell’esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all’eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di “Intestazione fiduciaria”.
    In ogni caso, anche al fine di agevolare le attività di verifica da parte del Fondo, si raccomanda di non indicare la fiduciaria nell’Allegato D.

  • La fine dell’esercizio finanziario di un’impresa è sempre il 31/12?

    No, lo è nella maggior parte dei casi, ma potrebbe essere differente (es. 31/03, 30/06, 31/08, 30/09). La fine dell’esercizio finanziario è indicata in visura camerale nel capitolo “Informazioni da statuto/atto costitutivo” nella sezione “Sistema di amministrazione e controllo”. Quando l’informazione non è specificata in visura, la fine dell’esercizio finanziario è sicuramente il 31/12. Si ricorda che la corretta imputazione della fine dell’esercizio finanziario è fondamentale ai fini del corretto computo del cumulo degli aiuti de minimis da tenere in considerazione nel periodo di interesse.
    Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi finanziari non coincidenti, l’esercizio finanziario di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

  • Un’impresa in difficoltà, così come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014, può beneficiare di aiuti alla formazione?

    Un’impresa in difficoltà così come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, paragrafo 18, è esclusa dal beneficio degli aiuti alla formazione ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento medesimo. Pertanto, se alla data di richiesta dell’aiuto individuale l’impresa si trova in una delle circostanze definite dall’articolo 2, numero 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di documenti contabili e amministrativi pertinenti, deve obbligatoriamente optare per il Regolamento c.d. “de minimis”. Ove l’impresa si trovi in una delle circostanze sopracitate dopo la concessione dell’aiuto individuale, il Soggetto Gestore deve darne immediata comunicazione al Fondo.

  • E’ possibile inserire in formazione un’impresa beneficiaria che da visura camerale risulti in stato “inattiva”?

    No, non sarà possibile inserirla in formazione.

  • Cosa è necessario fare nel caso in cui l’impresa beneficiaria per la quale è stato concesso l’aiuto individuale sia interessata da un processo di variazione di denominazione sociale, codice fiscale, matricola/e INPS, fusione per incorporazione, cessione ramo d’azienda ecc?

    In tal caso, sarà necessario comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando i format relativi a ciascun Avviso di riferimento, l’avvenuta variazione societaria allegando la documentazione probatoria relativa alla variazione. Il Fondo, effettuate le opportune verifiche, provvederà a traslare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, l’aiuto individuale concesso o gli aiuti individuali concessi verso la “nuova” impresa.

  • A seguito della concessione di aiuti individuali l’impresa mi ha comunicato che non potrà più partecipare alle attività formative. Gli aiuti già concessi possono essere cancellati?

    In caso di Progetti Quadro, gli aiuti individuali possono essere cancellati solo se non sono stati utilizzati mentre in caso di parziale utilizzo sarà necessario attendere la rendicontazione per procedere con la variazione dell’importo sul RNA. Per richiedere la cancellazione il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria dovrà predisporre, su carta intestata dell’azienda, la richiesta di cancellazione, specificando l’avviso di riferimento, l’ID del Progetto Quadro, la data, l’importo e il COR degli aiuti concessi. Tale richiesta, corredata da un documento d’identità in corso di validità, dovrà essere inviata dal Soggetto Gestore al Fondo all’indirizzo pec dell’avviso di riferimento. Successivamente, il Fondo verificherà che gli importi da annullare non siano stati effettivamente utilizzati e procederà alla cancellazione degli stessi sul RNA inviandone comunicazione, a mezzo pec, al Soggetto Gestore.
    In caso di Piani Formativi gestiti a valere sull’Avviso n. 2/2022, gli aiuti individuali, ove non utilizzati, possono essere cancellati solo in fase di rendicontazione o di rinuncia parziale del finanziamento in fase di gestione secondo le disposizioni dettate dall’Avviso.

  • Nel caso in cui l’aiuto individuale richiesto sia di importo minore rispetto all’effettivo beneficio formativo per l’impresa beneficiaria, cosa posso fare?

    È necessario inviare una nuova richiesta al Fondo (nuovo Allegato D e nuovo Allegato N) di importo pari alla differenza da registrare sul RNA. In caso di Avvisi che prevedano il finanziamento di Progetti Quadro, tale nuova richiesta, può essere effettuata esclusivamente in fase di gestione del Progetto.

  • Nel caso sia stato richiesto un aiuto individuale di importo maggiore rispetto alle attività formative di cui l’impresa ha beneficiato, cosa posso fare?

    In sede di rendicontazione il Fondo provvederà a registrare la variazione dell’aiuto individuale modificando l’importo in base a quanto effettivamente riconosciuto.

  • In caso di corso interaziendale, come si procede al calcolo dell’importo dell’aiuto per ciascuna impresa beneficiaria coinvolta?

    Innanzitutto è necessario determinare il costo complessivo del corso (ore*costo orario) e successivamente suddividerlo tra le diverse imprese beneficiarie in base al numero dei partecipanti riconducibili a ciascuna di esse. Ad esempio: corso di 4 ore, costo orario € 250,00, costo complessivo del corso € 1.000,00 (4*€ 250); partecipanti impresa A = 5, partecipanti impresa B = 3, partecipanti impresa C = 2, per un totale di partecipanti uguale a 10. A questo punto, è necessario dividere il costo complessivo del corso per il numero di partecipanti ovvero € 1.000,00/10 = € 100,00 e poi moltiplicare il risultato ottenuto (€ 100,00) per il numero di partecipanti di ciascuna impresa. Quindi, l’importo dell’aiuto per l’impresa A sarà 5*€ 100,00 = € 500,00, per l’impresa B sarà 3*€ 100,00 = € 300,00 e per l’impresa C sarà 2*€ 100,00 = € 200,00.

  • Gli Allegati D sottoscritti dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria hanno una scadenza?

    Si, il Fondo accetta Allegati D sottoscritti, indicativamente, non oltre le quattro settimane precedenti la data di invio della richiesta di inserimento dell’impresa.

  • Gli allegati D e N, il Format 5 e il Format 12 possono essere firmati digitalmente?

    Si, possono essere firmati digitalmente purché in un formato che permetta di verificare la firma scaricando il relativo certificato (es. con estensione .7pm).

  • Qual è la corretta procedura da seguire per generare l’Allegato D?

    L’Allegato D può essere generato a seguito del caricamento, in FormUp, di tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla manualistica di riferimento e dopo aver compilato tutte le sezioni direttamente in piattaforma. In caso di errori riscontrati dopo la stampa dell’Allegato D sarà necessario correggere le informazioni sul gestionale e generare nuovamente il documento corretto. Non saranno considerati ammissibili Allegati D che riportino correzioni manuali.

  • E’ possibile verificare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato le informazioni relative agli aiuti individuali già concessi all’impresa beneficiaria?

    Si, consultando la sezione TRASPARENZA “Gli Aiuti individuali” del RNA (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home). Nel “Form ricerca aiuto” è sufficiente inserire il Codice Fiscale dell’impresa beneficiaria (colonna di destra, seconda riga) e scegliere dal menu a tendina il tipo di procedura di interesse (per es. De Minimis) e, cliccando sul pulsante “effettua ricerca” in alto a destra, sarà possibile visionare i risultati relativi alla procedura selezionata. Per avere contezza dei contributi ricevuti dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica è possibile scrivere a rna_assistenza@formazienda.com e richiedere l’estrapolazione della visura de minimis cumulativa fornendo il Codice Fiscale e la fine dell’esercizio finanziario dell’impresa beneficiaria o allegando la visura camerale della stessa.

  • E’ possibile verificare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato le informazioni relative ai collegamenti/partecipazioni dell’impresa beneficiaria?

    No, tale sezione del RNA è accessibile solo agli utenti accreditati come Soggetti Concedenti. Per controllare le informazioni presenti sul Registro, relative al perimetro dell’impresa unica, è possibile scrivere a rna_assistenza@formazienda.com indicando il Codice Fiscale dell’impresa della quale si desiderano le informazioni.

  • I collegamenti tramite Organismi pubblici rientrano nel perimetro dell’impresa unica?

    No.

  • I collegamenti tramite persone fisiche rientrano nel perimetro dell’impresa unica?

    No, a meno che non costituiscano Ditta Individuale con quote di partecipazione maggiori del 50%.

  • Le partecipazioni di/in imprese estere rientrano nel perimetro dell’impresa unica?

    No, a meno che le stesse non abbiano sedi secondarie/operative in Italia con quote di partecipazione maggiori del 50%.

  • Come è possibile verificare quali aziende rientrano nel perimetro dell’impresa unica e se sono da considerarsi “controllanti” o “controllate” dell’impresa beneficiaria?

    Nella visura camerale ordinaria, nella sezione denominata “Soci e Titolari di diritti su azioni e quote”, è possibile verificare se vi sia un’impresa che detiene quote di possesso maggiori del 50%; tale impresa si configura quale “controllante diretta” dell’impresa beneficiaria.
    Inoltre, nella prima pagina della visura camerale, nel riquadro denominato “l’impresa in cifre”, l’ultima voce si riferisce alle partecipazioni; se è presente il simbolo “-“, significa che l’impresa non ha partecipazioni, se è presente “sì”, significa che l’impresa ha delle partecipazioni. In tale ultimo caso, per stabilire quali partecipazioni rientrano nel perimetro dell’impresa unica sarà necessario controllare la visura partecipazioni in base alla quale dovranno essere considerate imprese “controllate dirette” quelle la cui quota di proprietà detenuta dall’impresa beneficiaria sia maggiore del 50%.

  • Ai fini della richiesta di inserimento delle imprese beneficiarie è necessario caricare in piattaforma sia la visura partecipazioni sia il Format 12 “Dichiarazione impresa unica Avvisi”?

    No, i due documenti sono tra loro alternativi. Il Format 12 – “Dichiarazione Impresa Unica” (DIU) è previsto solo per le imprese che non hanno partecipazioni o che, stante la loro natura giuridica, non possano estrarre la visura partecipazioni. La DIU è, altresì, accettata nei casi in cui l’impresa beneficiaria abbia delle partecipazioni ma le stesse non rientrino nel perimetro dell’impresa unica (per es. iscrizione a un consorzio oppure perché la quota di possesso è uguale o minore al 50%).

  • In luogo della visura camerale è possibile presentare la visura di evasione?

    No, deve essere caricata la visura camerale ordinaria, rilasciata da non oltre 6 mesi.

  • Ai fini della richiesta di inserimento delle imprese beneficiarie è necessario caricare in piattaforma sia la visura camerale sia il Format 5 “Dichiarazione dati impresa”?

    No, i due documenti sono tra loro alternativi. Il Format 5 deve essere prodotto solo per le imprese che non sono tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. – e non sono iscritti al Repertorio Economico Amministrativo R.E.A. – e per le quali la visura camerale non è pertanto estraibile.

  • In quali casi va applicato il Regolamento n. 717/2014 sugli aiuti de minimis per il settore della pesca e dell’acquacoltura?

    Il Regolamento (UE) n. 717/2014 sugli aiuti de minimis per il settore della pesca e dell’acquacoltura prevede un massimale di euro 30.000,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari di interesse e si applica a quelle imprese che, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, esercitano l’attività prevalente identificata dai codici 03.10.00 e 03.20.00 (sono incluse le relative “sotto famiglie”, per es. 03.12.00).

  • Se l’impresa ha aderito al Fondo in qualità di agricola deve optare, necessariamente, per il Regolamento (UE) n. 1408/2013?

    L’impresa dovrà optare per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 solo se l’attività esercitata rientra in quelle identificate dai codici Ateco 2007 di cui alla precedente FAQ n. 3. In caso contrario, l’impresa potrà optare per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

  • In quali casi l’impresa deve optare per il Regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis per il settore agricolo?

    Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo prevede un massimale di euro 25.000,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari di interesse e si applica a quelle imprese che, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, esercitano l’attività prevalente indentificata dai codici 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 e 01.5 (sezione A, divisione 01 gruppi 1, 2, 3, 4 e 5 e relative classi).

  • In quali casi l’impresa deve optare per il Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi?

    Il Regolamento (UE) n. 1407/2013, per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi, prevede un massimale di euro 100.000,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari di interesse e si applica a quelle imprese che, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, esercitano l’attività prevalente identificata dal codice 49.41.00 (sezione H, divisione 49, gruppo 41).

  • Ho aggiunto un’impresa beneficiaria nella relativa sezione del gestionale e risulta “non aderente”. Cosa posso fare?

    È possibile verificare l’avvenuta adesione e il periodo di competenza tramite il cassetto previdenziale dell’azienda. Il mancato riscontro in piattaforma può dipendere dalle tempistiche di notifica al Fondo delle nuove adesioni, da parte dell’INPS.
    Ancorché, per tale azienda, sia possibile procedere con l’invio della richiesta degli aiuti individuali al Fondo e successivamente usufruire della formazione si richiama l’attenzione sulla necessità che, ai fini del riconoscimento del finanziamento, l’azienda, a rendiconto, risulti aderente prima dell’avvio delle attività formative o, come nel caso dell’Avviso n. 2/2022, prima o contestualmente alla data di candidatura del Piano Formativo.
    Si ricorda, invece, che per i Piani Formativi candidati a valere sull’Avviso n. 1/2022 l’impresa dovrà risultare già aderente e già riscontrata dal Fondo, come tale, in sede di presentazione del Piano formativo.
    Si raccomanda, pertanto, di attenersi alle regole dettate dai singoli Avvisi emanati dal Fondo rimanendo di esclusiva responsabilità del Soggetto Gestore il coinvolgimento dell’impresa nelle attività formative prima dell’avvenuto riscontro dell’adesione da parte del Fondo.

  • Nel caso in cui l’Ente abbia dichiarato in fase di candidatura, nell’Allegato C – domanda di finanziamento, di applicare il regime IVA pro-rata con indicazione della relativa percentuale, si chiede se in fase di rendicontazione debba essere applicata obbligatoriamente la percentuale di pro-rata indicata in candidatura o se, invece, possa essere applicata la percentuale fiscalmente prevista che, quindi, può variare.

    Indipendentemente dalla percentuale IVA pro-rata indicata in fase di candidatura, il Soggetto Gestore potrà imputare la percentuale fiscalmente prevista su base annua che, quindi, può variare.

  • Con riguardo all’articolo 23 Piano dei Conti di cui all’Avviso n. 2/2022 si chiede conferma rispetto alle modalità di compilazione del Piano dei Conti medesimo in caso di Piani Formativi con modalità di finanziamento a costi standard.

    Per quanto concerne il Piano dei Conti a valere su Piani Formativi con modalità di finanziamento a UCS andranno riportati nel preventivo gli importi delle sole Macro-voci di spesa mentre nel consuntivo le singole voci di spesa.
    Inoltre, si ricorda che in caso di riduzione del finanziamento, ove siano stati sostenuti costi effettivi minori rispetto al costo standard, è necessario compilare in fase di presentazione del rendiconto anche tutte le voci che compongono il Piano dei Conti sia a preventivo sia a consuntivo.

  • Con riguardo alla griglia di valutazione di cui all’Avviso n. 2/2022 si chiede di conoscere come verrà effettuata la valutazione relativa ai punti f e g ovvero “Presenza di percorsi formativi caratterizzati da particolare innovatività anche con riguardo alle finalità del PNRR” e “Presenza di percorsi con rilascio di attestato di certificazione delle competenze”.

    Per i punti f e g della griglia di valutazione di cui all’Avviso n. 2/2022 saranno utilizzati i giudizi sintetici mediante applicazione dei coefficienti sulla base delle seguenti valutazioni: per quanto concerne la “Presenza di percorsi formativi caratterizzati da particolare innovatività anche con riguardo alle finalità del PNRR” saranno valutati gli elementi di innovatività dei percorsi formativi anche con riguardo alle finalità del PNRR mentre per quanto concerne la “Presenza di percorsi con rilascio di attestato di certificazione delle competenze” sarà valutato il grado di dettaglio nella descrizione del processo di certificazione delle competenze (ove previsto).

  • E’ possibile applicare uno sconto maggiore del 30% rispetto al costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato?

    Come specificato alla FAQ 1 è ammesso uno sconto rispetto al costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato per un massimo del 30%. Percentuali di sconto maggiore, se applicate e adeguatamente motivate, potranno essere oggetto di valutazione in sede di candidatura del Piano Formativo.

  • Con riguardo all’articolo 9 – Tipologia di Piano Formativo cosa si intende per Piano Formativo interaziendale?

    Il Piano Formativo può essere aziendale ovvero interaziendale per tale intendendosi un Piano Formativo di tipologia territoriale, settoriale o di comparto che coinvolge più imprese.

  • Con riguardo al formulario di candidatura, nella sezione II.2 “Voucher individuali”, il Soggetto Gestore deve compilare il box “Sede del corso” anche nel caso di modalità formativa fad on line/fad off line?

    No. Nel caso in cui il corso sia erogato in modalità formativa fad on line/fad off line il box “Sede del corso” sarà espunto dal formulario.

  • Con riguardo al formulario di candidatura, nella sezione II.2 “Voucher individuali”, il Soggetto Gestore deve compilare il box “Sede del corso” solo nel caso in cui la sede non corrisponda a quella comunicata in fase di accreditamento del Catalogo?

    Il box “Sede del corso” dovrà essere compilato anche in tutti quei casi in cui, nella fase di accreditamento del Catalogo, non siano stati indicati tutti i dati richiesti ai fini della generazione dell’Allegato F da presentare in fase di candidatura.

  • Con riguardo al formulario di candidatura, il Soggetto Gestore può inserire nella sezione II.2 “Voucher individuali”, per il corso da candidare, un numero di partecipanti destinatari dei voucher superiore al numero massimo di partecipanti indicato in fase di accreditamento del Catalogo?

    No. Nel caso in cui il numero di partecipanti e, quindi, di voucher inseriti, per la medesima data di calendario, sia superiore al numero massimo di partecipanti indicato in fase di accreditamento del Catalogo o, in mancanza, previsto dall’Avviso, sarà necessario ripetere la scheda del corso prevedendo la ripetizione del medesimo in altre date.

  • Indipendentemente dal costo h/allievo riconoscibile dal Fondo ai sensi dell’articolo 15.1. dell’Avviso n. 1/2022, in fase di candidatura, il costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato può essere oggetto di sconto?

    Si, il costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato può essere oggetto di sconto così come previsto dall’Avviso sperimentale per l’accreditamento di cataloghi formativi, nella percentuale massima del 30%.
    Rimangono, comunque, ferme le previsioni di cui all’articolo 15.1 dell’Avviso n. 1/2022.

  • Con riferimento ai paragrafi II.4.9. “Rendicontazione a costi reali” e II.4.11. “Rendicontazione a UCS” del Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema vigente, si chiede se la “Dichiarazione composizione del cofinanziamento dell’impresa” e la “Dichiarazione composizione del cofinanziamento complessivo” debbano essere prodotte, in sede di rendicontazione, sia nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia optato per l’applicazione dei Regolamenti comunitari c.d. de minimis sia nel caso in cui abbia optato per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

    No, sia la “Dichiarazione composizione del cofinanziamento dell’impresa” (Allegato O) sia la “Dichiarazione composizione del cofinanziamento complessivo” (Allegato T) devono essere prodotte, in fase di rendicontazione, solo nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia optato per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

  • Con riguardo al formulario di candidatura, nella sezione II.2 “Voucher individuali”, il Soggetto Gestore deve compilare il box “Sede del corso” anche nel caso di modalità formativa fad on line/fad off line?

    No. Nel caso in cui il corso sia erogato in modalità formativa fad on line/fad off line il box “Sede del corso” sarà espunto dal formulario.

  • Con riguardo al formulario di candidatura, nella sezione II.2 “Voucher individuali”, il Soggetto Gestore deve compilare il box “Sede del corso” solo nel caso in cui la sede non corrisponda a quella comunicata in fase di accreditamento del Catalogo?

    Il box “Sede del corso” dovrà essere compilato anche in tutti quei casi in cui, nella fase di accreditamento del Catalogo, non siano stati indicati tutti i dati richiesti ai fini della generazione dell’Allegato F da presentare in fase di candidatura.

  • Con riguardo al formulario di candidatura, il Soggetto Gestore può inserire nella sezione II.2 “Voucher individuali”, per il corso da candidare, un numero di partecipanti destinatari dei voucher superiore al numero massimo di partecipanti indicato in fase di accreditamento del Catalogo?

    No. Nel caso in cui il numero di partecipanti e, quindi, di voucher inseriti, per la medesima data di calendario, sia superiore al numero massimo di partecipanti indicato in fase di accreditamento del Catalogo o, in mancanza, previsto dall’Avviso, sarà necessario ripetere la scheda del corso prevedendo la ripetizione del medesimo in altre date.

  • Con riferimento all’aggiornamento delle informazioni dei corsi già accreditati dal Fondo nel Catalogo Formativo si chiede se possa rientrare nella categoria di cui al punto 2.a.) anche la modifica del titolo del corso nel caso in cui il titolo rimanga il medesimo ma vi sia la necessità di aggiungere un riferimento all’annualità, alle modalità formative o ad altre specifiche utili a definire compiutamente le attività formative.

    Sì. Nel solo caso in cui il titolo del corso rimanga il medesimo ma vi sia la necessità di aggiungere un riferimento all’annualità, alle modalità formative o ad altre specifiche utili a definire compiutamente le attività formative, l’aggiornamento potrà rientrare nella casistica di cui al punto 2.a.) dell’articolo 1 dell’Addendum e, pertanto, ove i contenuti del corso rimangano invariati, non sarà necessario creare un nuovo corso.

  • Con riferimento alla griglia di valutazione di cui al paragrafo 17.3. dell’Avviso n. 2/2020 e dell’Avviso n. 3/2020, nella priorità relativa al numero di partecipanti per finanziamento pubblico da 50.000,01 a 85.000 euro è riportato > 150 e <= 170 con punteggio pari a 6 mentre per il punteggio pari a 3 è riportato > 120 e <= 130. Ciò posto, tenuto conto che per gli Avvisi n. 1/2020 e n. 4/2020 è stato specificato con apposita FAQ che il numero minimo di partecipanti per il finanziamento pubblico da 50.000,01 a 85.000 euro nella fascia di punteggio pari a 6 doveva intendersi > 130 e <= 170, si chiede se, in sede di rendicontazione, nell’applicazione delle riduzioni per il raggiungimento degli obiettivi approvati in fase di candidatura dal Fondo, si terrà in considerazione quale parametro minimo di partecipanti nella suddetta fascia un numero di partecipanti pari a 151 o a 131.

    Tenuto conto delle FAQ già emanate per gli Avvisi n. 1/2020 e n. 4/2020 e, trattandosi evidentemente di refuso, in sede di rendicontazione, nell’applicazione delle riduzioni per il raggiungimento degli obiettivi approvati in fase di candidatura, il Fondo terrà in considerazione quale parametro minimo di partecipanti nella citata fascia il numero pari a 131.

  • L’articolo 11 del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda prevede la trasmissione al Fondo tra il 10 luglio e il 31 luglio di ciascun anno della dichiarazione con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti di accreditamento. Tenuto conto che il nostro Ente è stato accreditato al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo con delibera del 30 giugno u.s., si chiede se l’adempimento di cui all’articolo 11 del Regolamento debba, comunque, essere effettuato.

    No, l’adempimento non deve essere effettuato. I soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda nel corso dell’anno dovranno trasmettere la dichiarazione di cui all’articolo 11 del Repertorio delle Strutture Formative
    nell’anno successivo.

    Esempio 1

    30 giugno 2021: data accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda

    10 luglio – 31 luglio 2022: dichiarazione di cui all’articolo 11 del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda

    Esempio 2

    30 gennaio 2022: data accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda

    10 luglio – 31 luglio 2023: dichiarazione di cui all’articolo 11 del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda.

  • Indipendentemente dal costo h/allievo riconoscibile dal Fondo ai sensi dell’articolo 15.1. dell’Avviso n. 1/2022, in fase di candidatura, il costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accredito può essere oggetto di sconto?

    Si, il costo dell’iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato può essere oggetto di sconto così come previsto dall’Avviso sperimentale per l’accreditamento di cataloghi formativi, nella percentuale massima del 30%.

    Rimangono, comunque, ferme le previsioni di cui all’articolo 15.1 dell’Avviso n. 1/2022.

  • Con riferimento alla presenza a rendiconto di imprese che risultano in uno stato di cessata definitiva che ha comportato l’estinzione del soggetto, il Fondo Formazienda riconosce la quota di finanziamento pubblico riconducibile all’attività formativa erogata a favore dell’impresa nel caso in cui la stessa – durante il periodo di svolgimento della formazione – risultava correttamente aderente al Fondo e lo stato di cessata definitiva è sopravvenuto in un momento successivo allo svolgimento dell’attività formativa medesima?

    Sì. Ai fini del riconoscimento del finanziamento, il Fondo deve riscontrare l’adesione anche nel periodo intercorrente tra l’attività formativa e l’estinzione del soggetto per cessazione definitiva.
    A tal proposito il Soggetto Gestore del Progetto Quadro dovrà produrre la seguente documentazione:
    – nel caso di attività iscritta al registro delle Imprese, dovrà essere prodotta la visura camerale, in corso di validità, nella quale sia iscritto l’atto di cancellazione dal registro imprese;
    – nel caso di soggetti che non svolgono attività d’impresa e/o non iscritti al registro delle Imprese (a puro titolo esemplificativo: attività professionale, artistica, enti e associazioni che svolgono solo attività istituzionale), dovrà essere prodotto il modello vigente con cui si è comunicata la cessazione dell’attività con la chiusura della partita IVA e/o del Codice Fiscale; il modello dovrá essere correttamente compilato e presentato all’Agenzia delle Entrate, corredato dalla ricevuta di presentazione.

  • Con riferimento alle Manifestazioni di Interesse obbligatorie previste dal Fondo Formazienda a valere sugli Avvisi emanati nell’anno 2019 e sull’Avviso n. 1/2020, qualora l’obiettivo raggiunto (coinvolgimento nelle attività formative di almeno il 50% delle imprese che hanno manifestato l’interesse) sia inferiore a quello previsto e approvato dal Fondo viene applicata una sanzione?

    È stabilita una riduzione del 5% del finanziamento complessivo approvato in candidatura.

  • Come ente di formazione vogliamo farci certificare da parte di un organismo di certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) previsto dal D.lgs. 81/08. Esiste un albo/elenco di tali organismi?

    Sì. Gli organismi devono essere aderenti ad ACCREDIA o ad altri organismi internazionali.

  • Quali sono le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale?

    Non esiste un elenco. A questa domanda il legislatore sta cercando di rispondere da oltre 30 anni senza trovare una risposta. Prassi e giurisprudenza in merito alla maggiore rappresentatività oggi si attestano su questi orientamenti:
    – presenza dell’organizzazione datoriale (OODD) o dei prestatori di lavoro (OOSS) al CNEL;
    – adesione per categoria dell’OODD o dell’OOSS ad una OODD/OOSS presente al CNEL;
    – rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale (Circ. 14/95 MLPS).
    A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ritenuti legittimati ad operare gli OP così costituiti:

    Organizzazione Datoriale (OODD) Organizzazione dei prestatori di lavoro (OOSS)
    presente al CNEL presente al CNEL
    aderente a OODD presente al CNEL presente al CNEL
    presente al CNEL aderente a OOSS presente al CNEL
    aderente a OODD presente al CNEL aderente a OOSS presente al CNEL
    rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale (Circ. 14/95 MLPS) presente al CNEL o aderente a OOSS presente al CNEL
    presente CNEL o aderente a OODD presente al CNEL rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale (Circ. 14/95 MLPS)
  • Che requisiti oggettivi deve avere l’organismo paritetico ai fini dell’asseverazione del MOG ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 81/08?

    L’organismo paritetico deve essere costituito da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08.

  • Devo rivolgermi esclusivamente ad un organismo paritetico istituito dalle parti sociali costituenti il Fondo Formazienda?

    No. Sono ritenute accogliibili anche le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici che hanno i requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08.

  • Come ente di formazione vogliamo farci asseverare da parte di un organismo paritetico il MOG ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 81/08. Esiste un albo/elenco degli organismi paritetici tra cui poter individuare un organismo paritetico?

    No

  • Con riferimento al paragrafo 20.2. dell’Avviso n. 4/2020, alla lettera h) si riporta, tra la documentazione da produrre, l’ Allegato A1 e le manifestazioni di interesse alla partecipazione in misura pari almeno al 30% del totale delle imprese da coinvolgere nel Progetto (se previsto). Essendo, però, le manifestazioni di interesse vincolo obbligatorio ai sensi del paragrafo 8.1.1. si chiede conferma circa l’obbligo di produrre i documenti di cui alla suddetta lettera h).

    Si conferma che i documenti di cui alla lettera h) del paragrafo 20.2. dell’Avviso n. 4/2020 sono da produrre obbligatoriamente ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8.1.1. L’inciso “se previsto” deve considerarsi mero refuso.

  • L’ente di formazione che ha una o più unità locali deve estendere l’asseverazione del MOG a tutte le unità locali oltre alla sede?

    Sì, l’asseverazione del MOG deve essere estesa a tutte le unità locali dell’ente di formazione, ovvero l’asseverazione è unica per tutte le unità locali.

  • Si chiede se tra le imprese beneficiarie degli Avvisi pubblicati dal Fondo possano essere annoverati anche gli studi professionali.

    Sì, purché, al pari di qualsiasi altra impresa, gli studi professionali siano aderenti al Fondo e, quindi, assoggettati al contributo di cui all’articolo 12 della Legge n. 160/75 così come modificato dall’articolo 25 della Legge n. 845/78.