STATUTO DEL FONDO
"FORMAZIENDA"

 

Articolo 1
Denominazione – Soci

A seguito dell’accordo interconfederale del 12 gennaio 2008, sottoscritto tra i sottoindicati:

 

-           SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese), con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197, qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

-           CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n.60, C.F. 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi;

si costituisce

secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominato “FORMAZIENDA”.

“FORMAZIENDA” (di seguito in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II, Libro primo del codice civile, e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361. 

“FORMAZIENDA” è il Fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese dei comparti commercio, turismo, servizi, professioni e piccole e medie imprese.

Articolo 2
Scopi

“FORMAZIENDA” non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dipendenti dei settori economici del commercio, turismo, servizi, professioni e PMI in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.

All’interno di “FORMAZIENDA” potrà essere prevista un’apposita sezione relativa ai dirigenti.

Il Fondo promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni – in tutte le imprese che aderiscono al Fondo piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale.

L’attuazione dello scopo suindicato è disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il Fondo può articolare la propria attività su base regionale o territoriale, secondo le specificità dei singoli comparti.

 

Articolo 3
Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Crema in Via Olivetti n. 17, e ha durata illimitata.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune è deciso dall’organo amministrativo.
La sede di rappresentanza è a Roma in Via Trastevere n.60.

Art. 4
Associati

Sono associati effettivi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 118 Legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che risultino firmatarie dell’atto costitutivo.

Articolo 5
Aderenti al Fondo

Assumono la qualifica di aderenti al Fondo “FORMAZIENDA” tutte le imprese che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e che siano in regola con i versamenti previsti.

Articolo 6
Cessazione dell’adesione

L’adesione a “FORMAZIENDA” cessa a seguito di:

  1. scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di “FORMAZIENDA”;
  2. cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
  3. revoca dell’adesione al Fondo.

 

Articolo 7
Organi Sociali

Sono organi di “FORMAZIENDA”:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente ed il Vice Presidente;
  4. il Collegio dei Sindaci;

 
Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l’organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti.

Articolo 8
Assemblea

L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri; 4 in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 4 in rappresentanza della CONF.S.A.L., firmatari dell’accordo interconfederale.

I membri dell’Assemblea durano in carica tre anni,  possono essere riconfermati e sono revocabili in ogni momenti da parte dell'Organizzazione di cui sono espressione.

Spetta all’Assemblea di:

  -   nominare il Consiglio di Amministrazione;
-   nominare il Collegio dei Sindaci;
-  definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;
-  deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione;
-  stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l’intero periodo di durata del mandato;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro (Legge 388/00 comma 2 art. 118 e successive modificazioni e integrazioni);
-  delegare al Consiglio o ai singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

L’Assemblea si riunisce, di norma, due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede di rappresentanza in Roma.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, e mail o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di “FORMAZIENDA” o in sua assenza dal Vice Presidente.
Per la validità delle adunanze dell’assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell’assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 3 membri di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 3 membri della CONF.S.A.L..
Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 membri, dei quali: 2 designati da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 2 designati dalla CONF.S.A.L..

I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di “FORMAZIENDA”.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

  1. dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
  2. vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di “FORMAZIENDA”;
  3. vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da “FORMAZIENDA”;
  4. deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
  5. approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
  6. redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. regolare il rapporto di lavoro con il personale di “FORMAZIENDA” in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
  8. deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo;
  9. predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea;
  10. riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
  11. approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento e modalità di rendiconto e procedure di monitoraggio, tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la formazione continua e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;
  12. compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
  13. adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2;
  14. nominare e revocare il direttore di “FORMAZIENDA”;
  15. nominare il Comitato di indirizzo.

 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

 

Articolo  10
Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente è scelto per la durata in carica del Consiglio, tra i rappresentanti di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, su designazione di quest'ultima,  mentre il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti della CONF.S.A.L., su designazione di quest'ultima.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, rispettivamente su designazione delle parti costituenti, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

 

Spetta al Presidente:

  1. la legale rappresentanza del Fondo;
  2. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  3. presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  4. svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

 

Spetta al Presidente di concerto con il Vice Presidente:

  1. sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
  2. dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari.

 

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede di rappresentanza in Roma, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, e mail o via fax  da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio Sindacale o il Presidente del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12
Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e uno dalla CONF.S.A.L.; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.
I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno designato da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e uno dalla CONF.S.A.L..

I Sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall’Assemblea, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del codice civile ed esercitano anche il controllo contabile.
Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di “FORMAZIENDA” per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 13
Risorse finanziarie

Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni “FORMAZIENDA” è finanziato:

  1. dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
  2. da finanziamenti pubblici o privati destinati alle finalità del Fondo.

 

Articolo 14
Patrimonio dell’Ente

Il patrimonio di “FORMAZIENDA” è costituito da:

  1. beni di proprietà del Fondo;
  2. apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

 

Articolo 15
Bilancio

Gli esercizi finanziari di “FORMAZIENDA” hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnate dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione  e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, a SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e alla CONF.S.A.L..


Articolo 16
Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, uno dalla CONF.S.A.L. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal  Consiglio.
In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e CONF.S.A.L..

Articolo 17
Rimborsi spese e compensi

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, a seguito di apposita delibera dell’assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del fondo previste nel regolamento.

Art. 18
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto nonché al Regolamento, per essere approvate debbono ottenere il 90% dei voti dei componenti dell’assemblea di “FORMAZIENDA”.

Articolo 19
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di “FORMAZIENDA”.

 

 

 

CONF.S.AL.                                        ___________________________________________________
(Prof. Marco Paolo Nigi)

 

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA
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(Dott. Berlino Tazza)