Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea: un membro effettivo ed un membro supplente designati dalla Confederazione datoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e un membro effettivo ed un membro supplente dalla Confederazione dei lavoratori CONF.S.A.L., il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.
               
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400, 2407 del codice civile ed esercitano anche il controllo contabile.