L’adesione al Fondo Formazienda si manifesta nei seguenti modi:

            Ipotesi in cui l’azienda non aderisce ad altri Fondi.

-           E' necessario inserire in uno dei righi bianchi del quadro "B-C" del Mod. DM10/2 il codice identificativo di FORMAZIENDA che è "FORM", seguito dall’indicazione del numero di dipendenti.

            Ipotesi in cui l’azienda aderisce ad altri Fondi.

-           E' necessario inserire nei righi bianchi del quadro "B-C" del Mod. DM10/2 prima il codice di revoca del Fondo a cui aderisce come sotto precisato:

CODICE DI REVOCA

PER IL FONDO

REVO FARC
REVO FART
REVO FITE
REVO FIMA
REVO FAPI
REVO FTUS
REDI FDIR
REDI FODI
REVO FCOP
REVO FPRO
REDI FDPI
REVO FREL
REVO FAGR
REVO FAZI
REVO FBCA
REVO FEMI
REVO FISP

-           E' necessario inserire in un altro dei righi bianchi del quadro "B-C" del Mod. DM10/2 il codice identificativo di FORMAZIENDA che è "FORM", seguito dall’indicazione del numero di dipendenti.

NUOVO CRITERIO DI ADESIONE
Con circolare n. 107 del 1 ottobre 2009, in sintonia con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l’Inps introduce nuovi criteri di adesione, disponendo che gli effetti giuridici ed economici decorrono dal momento di espressa volontà dell’adesione sul DM10/2, e non più dal 1 gennaio dell’anno successivo. Risulta quindi superata l’impostazione Inps che stabiliva al 31 ottobre di ogni anno il termine per manifestare adesioni e/o revoche, i cui effetti decorrevano dal 1 gennaio dell’anno successivo.

MOBILITA' TRA FONDI
Un’altra importante novità presente nella circolare n.107/2009 riguarda l’applicabilità delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 2/2009 e completate dalla legge n. 33/2009.
Tale modifica coinvolge l'impresa che, aderente ad un Fondo Interprofessionale, sceglie di passare a Formazienda.
In questo caso, l’impresa può beneficiare del trasferimento del 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
Riportiamo un breve riepilogo delle condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare della mobilità:

  1. il trasferimento delle risorse non può riguardare imprese che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccola impresa di cui alla raccomandazione dell’Unione Europea n. 203/361/CE;
  2. l’importo da trasferire sia almeno pari a € 3.000,00;
  3. le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1 gennaio 2009
L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno.